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P.
Percentuale di copertura
Percentuale applicata alla perdita garantita per determinare l’importo dell’indennizzo.
Pignoramento dei beni
Il pignoramento ha la funzione di vincolare i beni da assoggettare all’esecuzione forzata e consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni oggetto dell’espropriazione e i frutti di essi.
Con il pignoramento, quindi, ha inizio il processo esecutivo diretto a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni (pignorabili) facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, al fine di soddisfare integralmente il creditore.
Precetto su titoli
Se il creditore è già in possesso di titoli esecutivi (ad es. cambiali o assegni protestati) potrà agire immediatamente per ottenere l’esecuzione forzata sui beni del debitore; negli altri casi l’esecuzione forzata potrà essere effettuata solo in virtù di titoli esecutivi costituiti mediante sentenza o altri provvedimenti.
Con l’atto di precetto il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine, non inferiore a 10 gg. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il creditore ha la facoltà di chiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento di tutti i beni del debitore fino all’integrale soddisfacimento del proprio credito.
Pignoramento dei beni
Premio
Corrispettivo unico e indivisibile della prestazione assicurativa, calcolato sul giro d’affari assicurabile.
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