
|
| |
|
F.
Fallimento
In generale, nel caso in cui il debitore sia un imprenditore commerciale e si trovi in stato di insolvenza è possibile attivare la procedura concorsuale di fallimento.
Tale procedura è finalizzata a realizzare coattivamente ed in modo paritario i diritti dei creditori, attraverso la liquidazione delle attività presenti nel patrimonio del debitore.
Quanto ai due requisiti, la qualità di imprenditore implica che sono esclusi dalla procedura fallimentare: piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, enti pubblici (per i quali è prevista la liquidazione coatta amministrativa), e le grandi aziende in crisi (per le quali è prevista l’ amministrazione straordinaria.
Stato di insolvenza significa che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e può essere provato ad es. attraverso una serie reiterata di protesti cambiari, un verbale di pignoramento con esito negativo (ad es. per mancanza di beni pignorabili), ecc. L’importante è che il debitore non riesca a dimostrare la sua capacità di rimborso anche mediante un piano di rientro.
Con la sentenza dichiarativa di fallimento il debitore viene privato dei suoi beni (con alcune eccezioni: assegni a carattere alimentare, beni e diritti strettamente personali, ecc) che vengono sottoposti all’amministrazione del curatore fallimentare, il quale redige l’inventario e provvede alla loro liquidazione.
Franchigia
Clausole contrattuali che limitano , sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo si che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato
Richiedi
un preventivo ( recupero crediti )
|
|
|
 |
| |
|
|
| |
Contatta i nostri esperti per delineare le tue
esigenze: compila il modulo sottostante. |
|
| |
|
|
|
|
|